I commi 401 e seguenti della legge Finanziaria 2007, modificando gli articoli 102 e 54 del TUIR, portano al limite dell’80% la quota deducibile per le spese sostenute da imprese e professionisti relativamente ai servizi di telecomunicazione fissa e mobile.
Pertanto con decorrenza dal 1 gennaio 2007 tutti i servizi di trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche, comprese le reti terrestri fisse e mobili, internet, e i costi di apparecchiature per i relativi servizi di trasmissione di voce e dati, senza distinzione di modalità con cui vengono effettuati, passeranno dalla precedente deducibilità del 50% a quella dell’80%.
Inoltre è da sottolineare che le imprese e i professionisti, nel versamento degli acconti di giugno e novembre 2007, dovranno calcolare l’imposta “virtuale” del 2006, aumentando o riducendo l’imponibile dell’importo che si sarebbe determinato se già in tale anno la deduzione dei servizi di comunicazione fosse stata consentita all’80%.
La disciplina per la detraibilità dell’IVA, invece, rimane invariata e quindi risulta del 50% per gli apparecchi mobili e del 100% per i fissi. |